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RIFERIMENTI NORMATIVI
La Regione Emilia-Romagna, sulla base delle competenze assegnate alle Regioni in materia legislativa, ha promulgato la
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Legge Regionale 2 ottobre 1998 n. 30
Disciplina generale del
trasporto pubblico locale
che definisce i principi direttivi a cui si uniformano Province e Comuni nella gestione del trasporto pubblico locale.
COMPETENZE
Secondo l’art. 28 della L. R. 30/1998 le competenze della Provincia in materia di trasporti sono:
Istituzione e affidamento della gestione dei servizi.
Per l’espletamento delle procedure concorsuali la Provincia si avvale dell’agenzia locale per la mobilità, Agenzia Tram;
Verifica e controllo qualitativo sullo svolgimento dei servizi;
Coordinamento dei servizi operanti sul territorio e zonizzazione del territorio;
Approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di taxi e noleggio con conducente.
Nell’esercizio delle funzioni sopra elencate,
l’Ufficio Trasporti rilascia AUTORIZZAZIONI per:
A. Servizi pubblici di linea commerciali
Il rilascio di autorizzazioni per servizi automobilistici “commerciali”, regolari, specializzati o di Gran Turismo, esercitati dai privati senza oneri o corrispettivi di compensazione a carico della Pubblica Amministrazione, è disciplinato dal
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Regolamento per la disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 2008.
B. Autorizzazione alla immissione-dismissione di autobus
dal servizio pubblico di linea
Qualsiasi variazione relativa al parco veicoli immatricolati sulle linee di competenza provinciale, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia su apposita richiesta presentata dall’Impresa richiedente.
In particolare, relativamente alle richieste di immissione di autobus le imprese dovranno indicare: il numero di telaio per i mezzi di nuova immatricolazione; per i mezzi da reimmatricolare sulle linee il numero di targa e la provenienza (il tipo di linea da cui sono stati distratti o la Licenza da noleggio con conducente); in ogni caso va evidenziata la motivazione sottesa alla richiesta.
Una volta immatricolati gli autobus presso il competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri, l’Impresa è tenuta infine a rendere noti a questi uffici i numeri di targa e la data di immatricolazione.
Per le richieste di dismissione è sufficiente indicare il numero di targa e le linee su cui era immatricolato l’autobus.
L’autorizzazione all’immissione viene concessa previo parere tecnico relativo alle caratteristiche tecniche dei mezzi e dei percorsi, richiesto alla Rete Servizi di Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini.
C. Autorizzazione all'esercizio di fuori linea
Ai sensi dell’art. 37 c. 5 della Legge Regionale 30/98, i veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere distratti dallo stesso, in via temporanea o definitiva, se non previa autorizzazione dell’ente affidante.
L’art. 26-sexies della Legge Regionale 30/98, come modificata dalla L.R. 21 dicembre 2007, n. 29, secondo cui, ai fini del rispetto dell’art. 1 della Legge n. 218 del 2003 e sino ad esaurimento, possono essere distratti dal servizio pubblico di linea mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche entro il 31 dicembre 2003, a condizione che sia restituita una quota parte della sovvenzione stessa, rapportata al periodo di utilizzazione ed all’ammontare del finanziamento secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta Regionale”;
La Delibera di Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 136/2010 “Definizione delle procedure di attuazione del Regolamento regionale per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente. LR 30/98. Art. 26 quater lettera d)” stabilisce che venga corrisposta alla Regione, per ciascuna delle giornate di utilizzo in fuori linea a turno completo, una quota compensativa forfetaria di € 170,00, fino a nuovo aggiornamento e che venga trasmessa alla Provincia, entro febbraio dell’anno successivo al periodo di riferimento della presente autorizzazione, la certificazione consuntiva dei giorni di utilizzo in fuori linea.
Per quanto concerne le caratteristiche tecniche degli autobus, l’unico requisito obbligatorio è l’installazione del cronotachigrafo, il cui uso non è però richiesto durante i servizi regolari di linea.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI
A partire dall’entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE “che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada”, il 04/12/2011, i requisiti di accesso alla professione di trasporto di persone su strada dovranno essere dimostrati alla Motorizzazione Civile di Rimini e non più alla Provincia.
L’art. 16 prevede l’istituzione del REN (Registro Elettronico Nazionale) delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate dall’autorità competente ad esercitare la professione
Il Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, prot. n. 291 “Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009”, art. 9, prevede che l’autorizzazione per l’esercizio della professione è rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile in relazione alla sede principale dell’impresa richiedente;
Ai sensi dello stesso D.D. 25 novembre 2011 le imprese di trasporto persone che esercitano la professione da prima del 4 dicembre 2011, sono automaticamente iscritte al Registro e devono dimostrare il possesso dei requisiti di accesso alla professione alla Motorizzazione Civile competente per territorio entro la data del 3 giugno 2012.
TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Ai sensi della Legge 21/92 e della deliberazione del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna n. 2009 del 31/05/1994, gli organi competenti al rilascio di autorizzazioni per noleggio con conducente di autovetture e di licenze per taxi sono i Comuni.
La Provincia ha approvato i vari regolamenti comunali, contenenti i requisiti e la relativa pianta organica, dato che sia le licenze che le autorizzazioni sono contingentate.
Per ottenere la licenza di taxi e autovetture per autoservizi pubblici non di linea, i conducenti devono iscriversi al ruolo dei conducenti presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rimini, previo superamento di apposito esame. Requisito indispensabile è il possesso del certificato di abilitazione professionale.
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MODULISTICA
10 gennaio 2013
2. Domanda
per l'autorizzazione
all'esercizio del
servizio di trasporto pubblico di linea
commerciale
3. Domanda per l'autorizzazione all'esercizio di
fuori linea
4. Domanda per l'autorizzazione alla dismissione di
autobus
5. Domanda per l'autorizzazione all'immissione di
autobus in servizio di trasporto pubblico di linea
6.
Domanda per nulla
osta idoneità
percorso stradale di
servizio di
trasporto pubblico
di linea commerciale
DOCUMENTAZIONE
Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza provinciale
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 23 marzo 2010
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
per il periodo 1.1.2007/31.12.2009
Provvedimento del responsabile del Servizio Trasporti della Provincia di Rimini
n.34 del 12 aprile 2007
Legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
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