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RIFERIMENTI NORMATIVI
Il comma 3 lett. d) del D.Lgs. 112/98 ha attribuito alle Province le
funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione delle
revisioni alle imprese di autoriparazione.
La materia è regolamentata da:
· L. 5/2/1992 n. 122.
· D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 “Nuovo codice della Strada”
art. 80
· D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione
e attuazione nuovo codice della strada” art. 239, 240, 241
· L.R. 9/2003
AUTORIZZAZIONI
La Provincia provvede al rilascio di autorizzazioni per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone
compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.
nonché di ciclomotori e motocicli, ad imprese di autoriparazione o a consorzi di
imprese che svolgano le attività di meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista, iscritte regolarmente alle corrispondenti quattro sezioni
del registro Imprese ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992
n. 122. Le autorizzazioni hanno durata illimitata e sostituiscono le concessioni
quinquennali precedentemente rilasciate dalla Motorizzazione Civile.
Alle istanze per ottenere l’autorizzazione dovrà essere allegata la
documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti morali del
titolare, tecnico-professionali e delle attrezzature, indicati dagli art. 239,
240 e 241 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495. Per la verifica dell’idoneità dei locali
e delle attrezzature viene richiesto apposito parere tecnico al Dipartimento dei
Trasporti Terrestri.
Terminata l’istruttoria, la Provincia consegna l’autorizzazione all’Impresa
assegnando un codice che dovrà essere utilizzato per richiedere la connessione
al CED del DTTSIS, secondo lo schema di domanda a fondo scaricabile.
L’officina dovrà comunicare a questa Amministrazione ed esporre nei locali:
il prezzario
relativo alla visita di revisione;
l’orario di svolgimento delle operazioni (eventuali
variazioni vanno tempestivamente comunicate);
l’insegna contenente il marchio di identificazione “MCTC”e i
dati identificativi dell’autorizzazione
L’officina dovrà dotarsi di
registro giornaliero di 200 fogli, conforme al modello fornito dalla
Provincia, sul quale annotare tutte le operazioni di revisione.
I facsimile dei modelli di cui sopra sono allegati alla domanda per il rilascio
dell’autorizzazione scaricabile a fondo pagina.
RESPONSABILE TECNICO
Ogni officina di revisione deve nominare un responsabile tecnico (che
presenzia e certifica personalmente tutte le fasi di verifica dell’idoneità del
veicolo sottoposto a revisione) in possesso dei seguenti requisiti:
superamento
di apposito corso di formazione tra quelli che saranno
istituiti nell’ambito della Provincia di Rimini.
L’interessato deve impegnarsi a frequentare il primo corso
utile superando la prova finale entro la seconda sessione
dall’attivazione dei corsi.
titolo di studio: sono considerati validi il diploma di
perito industriale e di geometra, la maturità scientifica,
la laurea o laurea breve in ingegneria, e i titoli
dichiarati equipollenti.
idoneità fisica all’impiego da attestare con la produzione
di apposita certificazione medica dell’ASL.
requisiti morali e cittadinanza italiana.
Il titolare che intenda
aggiungere o cambiare un responsabile tecnico deve presentare istanza a questa
Amministrazione (fondo pagina).
Il D.M. 30 aprile 2003 ha previsto la possibilità per il titolare dell’officina
di sostituire temporaneamente il responsabile tecnico per un periodo non
superiore a un totale di trenta giorni l’anno con:
persona che
abbia superato apposito corso di formazione;
ovvero
persona dipendente del titolare dell’autorizzazione
provinciale che sia in possesso, da almeno tre anni, di una
delle seguenti qualifiche professionali (dimostrate con la
presentazione del libro matricola INAIL):
1. Operaio specializzato
(contratto metalmeccanici imprese
artigiane);
2. Operaio specializzato provetto
(contratto terzo livello commercio).
Al fine della nomina di uno o
più sostituti temporanei, il titolare dell’esercizio propone istanza a questo
ufficio con la domanda scaricabile a fondo pagina.
VIGILANZA E CONTROLLO
La Provincia si occupa del controllo sulla permanenza dei requisiti
amministrativi che hanno portato all’autorizzazione mentre spetta al
Dipartimento dei Trasporti Terrestri l’attività ispettiva sugli aspetti tecnici
delle officine.
Ai sensi dell’art.80 c.11 nel caso in cui si accerti che l’impresa non è più in
possesso dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione o
che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle disposizioni
vigenti, l’autorizzazione può essere revocata.
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MODULISTICA
DOMANDA PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE
ALLA REVISIONE DI VEICOLI A MOTORE
DOMANDA PER L’ESTENSIONE
DELL’AUTORIZZAZIONE
ALLA REVISIONE DI VEICOLI A MOTORE
DOMANDA PER LA NOMINA DI
SOSTITUTO TEMPORANEO RESPONSABILE TECNICO
(D.M. 30 aprile 2003)
DOMANDA NUOVO RESPONSABILE TECNICO
MODULO PER RICHIESTA DI COLLEGAMENTO CED DTTSIS
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