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3 agosto 2010
Approvata la legge sulla sicurezza stradale
In data 29 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge
29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, che,
all’articolo 20 comma 5, modifica in più punti l’articolo 123 del Codice
della Strada sulla disciplina delle autoscuole.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla data
della pubblicazione, vale a dire il 13 agosto 2010.
Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal testo,
per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività di autoscuola:
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Il responsabile didattico di cui al comma 4,
che deve essere preposto alla direzione di ognuna delle ulteriori sedi
dell’autoscuola, dovrà possedere, oltre all’idoneità tecnica, tutti i
requisiti di cui al comma 5, al pari del titolare o legale
rappresentante dell’autoscuola.
-
L’esperienza biennale richiesta a chi presenta
dichiarazione di inizio attività di autoscuola, deve essere maturata
negli ultimi cinque anni.
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Le autoscuole dovranno svolgere attività di
formazione dei conducenti per il conseguimento della patente di
qualsiasi categoria. Non saranno pertanto più accettate le
dichiarazioni di inizio attività relative ad autoscuole di cui al comma
10 lettera b) dell’art. 335 del D.P.R. 495/92 per il conseguimento delle
sole patenti A e B.
-
L’attività di autoscuola non può essere iniziata
prima della verifica del possesso dei requisiti da parte della
Provincia.
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I corsi di formazione iniziale e periodica per
insegnanti di teoria ed istruttori di guida potranno essere svolti
solo da autoscuole che svolgono attività di formazione dei conducenti
per il conseguimento della patente di qualsiasi categoria o da
soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
secondo criteri da stabilire con successivo decreto. Le funzioni di
controllo sui suddetti corsi verranno svolti dalla Provincia di Rimini.
Non è tuttora stato approvato il decreto ministeriale che dovrà
determinare i criteri per l’organizzazione dei corsi, propedeutici al
sostenimento dell’esame di abilitazione. Quindi gli esami per il
conseguimento dell’abilitazione ad insegnante ed istruttore rimangono
bloccati fino all’approvazione del decreto.
Tutte le nuove disposizioni si applicano anche alle
autoscuole già avviate che presentino dichiarazione di trasformazione
societaria o di trasferimento del complesso aziendale o qualsiasi variazione
che comporti modifica di titolarità.
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l'articolo
123 del Codice della Strada
così come modificato dalla legge 29.7.2010 n.120,
in vigore dal 13.8.2010
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