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in primo piano
2 maggio 2013
Esame per il conferimento della ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA
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esito prova pratica del 24 aprile 2013
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esito prove del 18 aprile 2013
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esito 1° prova scritta
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esito 2° prova scritta
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gli ammessi
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il calendario delle prove d'esame
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il bando
29 febbraio 2012
abilitazione alla
professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola
Approvato dal Consiglio provinciale il nuovo regolamento che stabilisce
le procedure di svolgimento degli esami per il conferimento dell’abilitazione
alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola
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il nuovo regolamento
30 agosto
2011
Disposizioni attuative del D.M. n. 17/2011 per la formazione degli insegnanti ed istruttori di autoscuola
Approvate dalla Giunta Regionale le indicazioni attuative delle norme
previste dal decreto ministeriale n. 17/2011 per la formazione degli
insegnanti ed istruttori di autoscuola
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pagina
RIFERIMENTI NORMATIVI
In data 10 marzo 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto
Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei
corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e istruttori di
autoscuole”, previsto dall’articolo 123 comma 10 del Codice della Strada
sulla disciplina delle autoscuole.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dopo 15 giorni dalla data
della pubblicazione, vale a dire il 25 marzo 2011.
Il principale effetto dell’approvazione del regolamento è che vengono
sbloccati gli esami di abilitazione alla professione di insegnante di teoria
e istruttore di guida.
Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal Decreto:
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Per sostenere l’esame di
abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di
guida presso scuole per conducenti di veicoli a motore è obbligatorio
frequentare un CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE, presso un soggetto
accreditato dalla Regione o presso autoscuole o centri di istruzione
automobilistica che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il
conseguimento di qualsiasi categoria di patente. Nel decreto sono indicati i
programmi di tali corsi, le modalità di svolgimento e i requisiti dei
docenti.
-
Sono state modificate le modalità
di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di insegnante
di teoria e di istruttore di guida, indicate all’articolo 3 e all’articolo 8
del Decreto.
-
Sia gli insegnanti e istruttori
abilitati ai sensi della nuova normativa che quelli abilitati ai sensi della
previgente normativa devono frequentare un CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA,
rispettivamente entro due anni dal conseguimento dell’abilitazione ovvero
entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento, quindi entro il 25
marzo 2013. Nel decreto sono indicati i programmi di tali corsi, le modalità
di svolgimento e i requisiti dei docenti.
-
Le autoscuole o i centri di
istruzione non possono iscrivere ai corsi di formazione periodica, soggetti
che siano inseriti nel proprio organico quali insegnanti di teoria e/o
istruttori di guida ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
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Le autoscuole o gli enti accreditati
devono trasmettere alla Provincia l’elenco completo degli
attestati rilasciati per ogni corso di formazione iniziale.
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Al termine dei corsi di formazione
iniziale per insegnanti di teoria e istruttori di guida viene rilasciato l’attestato
di frequenza di cui all’allegato 3 del Decreto, che dovrà essere accluso
alla domanda di ammissione all’esame.
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I candidati all’esame per
l’abilitazione a istruttore di guida devono essere in possesso del diploma
di istruzione di secondo grado e delle patenti:
1. A, B, C+E, D per ottenere l’abilitazione a svolgere esercitazioni
per il conseguimento di tutte le patenti;
2. B, C+E, D per ottenere l’abilitazione a svolgere esercitazioni per
il conseguimento di tutte le patenti, ad esclusione di quelle per la guida
di ciclomotori e motocicli;
3. B speciale, C speciale e D speciale, solo al fine di presentare la
dichiarazione di inizio attività per l’esercizio dell’attività di
autoscuola.
Si rimanda alla lettura del Decreto
Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 - riportato a fondo pagina - per
un’informazione esaustiva sulla materia.
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Con il comma 3 lett. c) dell’art. 105 del Decreto legislativo 112/1998, sono
state trasferite alle Province le competenze in materia di esami
per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di
autoscuola.
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grassetto per aprire i file
MODULISTICA
RICHIESTA CONVERSIONE CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA DA
MILITARE A CIVILE
(art 138 Decreto legislativo 285/1992)
DOCUMENTAZIONE
Procedure di svolgimento degli esami per il conferimento dell’abilitazione alla
professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola
Regolamento approvato con delibera di Consiglio provinciale n.1/2012
Disposizioni
attuative del D.M. n. 17/2011 per la formazione degli insegnanti ed istruttori
di autoscuola
Delibera Giunta regionale n. 1037 del 18 luglio 2011
Regolamento recante la
disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti
e istruttori di autoscuole
Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17
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