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RIFERIMENTI NORMATIVI
La materia è regolamentata dall’art. 9
del decreto legislativo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, dal decreto
legislativo 112/98 artt. 162 e 163, che trasferisce dal Prefetto alle
Regioni ed enti locali le funzioni di rilascio di autorizzazioni per
l’espletamento delle gare e dell’art. 233 della Legge regionale 21 aprile
1999, n. 3, come modificato dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 36,
che ha definito le competenze specifiche di Comuni e Province nel rilascio delle
autorizzazioni.
DEFINIZIONI E COMPETENZE
Sono definite COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA le manifestazioni atletiche o
con veicoli o con animali svolte su strade ed aree pubbliche ed aventi
carattere agonistico, ossia consistenti nello svolgimento di una gara,
intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a
superarsi vicendevolmente ed in cui è prevista una classifica.
La competizione richiede inoltre l’esistenza di un’organizzazione o comitato
promotore e di una preparazione ben precisa (regolamento di gara, un
percorso prestabilito, ecc.) e deve prevedere un punto di partenza ed
uno di arrivo debitamente segnalati sul percorso.
Per tutte le manifestazioni non aventi queste caratteristiche restano in
vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza).
Il rilascio delle autorizzazioni
allo svolgimento delle competizioni sportive su strada è di competenza:
dei Comuni
se il percorso interessa strade comunali o vicinali di un solo Comune;
delle Province se il percorso riguarda più Comuni o strade
provinciali di un solo Comune.
Nel
caso in cui la competizione coinvolga il territorio di più Province,
rilascia l’autorizzazione la Provincia nella quale ha luogo la partenza o, se la
partenza avviene fuori Regione, la prima Provincia della Regione toccata dalla
gara.
La valutazione prettamente tecnica delle caratteristiche della strada in
relazione al percorso di gara verrà effettuata dai vari enti proprietari,
a cui la Provincia richiede apposito nulla osta propedeutico al rilascio
dell’autorizzazione: Province, Comuni e Anas.
Trattandosi di gare su strade pubbliche, salvo che l’andamento plano-altimetrico
del percorso o il numero dei partecipanti richiedano la chiusura della strada,
si rende necessaria la sospensione temporanea della circolazione, che viene
disposta con ordinanza dal Prefetto in caso di strade provinciali e dal
Sindaco in caso di strade comunali.
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
La richiesta di autorizzazione va presentata a questo Ufficio,
seguendo il fac-simile del modulo scaricabile a fondo pagina, almeno
trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento della gara. Nella
domanda vanno indicati: i dati identificativi della società o ente
organizzatore; il tipo di competizione; la data; l’orario e il luogo previsti di
partenza e di arrivo; l’itinerario con indicazione delle strade percorse,
dell’ente proprietario e dell’orario previsto sui vari tratti;il numero
approssimativo di atleti partecipanti.
All’istanza va inoltre allegata la seguente documentazione:
-
copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente;
-
marca da bollo del valore corrente per il
rilascio dell’autorizzazione;
-
planimetria in scala adeguata nella quale
venga indicato il percorso di gara;
-
copia del contratto di assicurazione o
dichiarazione resa dalla Compagnia assicuratrice circa la copertura
assicurativa R.C.T.
-
Sono esenti dalla presentazione della
marca da bollo le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, ai sensi dell’allegato B al D.P.R. 642/72.
-
Per le sole gare motoristiche, i promotori
devono richiedere, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il nulla osta
al Ministero dei Trasporti, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Codice della
Strada.
La Provincia effettua l’istruttoria
della domanda e della documentazione allegata, valuta il percorso sulle strade
di propria competenza e richiede il nulla osta agli enti proprietari delle altre
strade i quali hanno 15 giorni di tempo per rispondere, allo scadere dei quali,
in caso di mancato riscontro, il consenso si intende espresso. I nulla osta
costituiscono parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione.
In caso di parere sfavorevole da parte di uno degli enti di cui sopra o nel caso
di valutazione negativa dell’istanza, la Provincia provvede a comunicare al
richiedente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art.
10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. In caso di
mancato accoglimento delle osservazioni presentate l’istanza viene rigettata con
provvedimento dirigenziale motivato di diniego dell’autorizzazione allo
svolgimento della gara, contro il quale è ammesso ricorso al Tar entro 60 gg.
L’ente competente inserisce nel provvedimento di autorizzazione una serie di
prescrizioni, previste dal Codice della Strada e dal TULPS, che vanno osservate
nello svolgimento della gara. Possono anche essere prescritte variazioni del
percorso, sia dalla Provincia che dai vari enti proprietari delle strade.
Se la sicurezza della circolazione lo rende necessario, nel provvedimento di
autorizzazione alle gare ciclistiche su strada può essere imposta la scorta,
che dovrà essere svolta, su richiesta del comitato organizzatore, da parte di
uno degli organi di cui all’art. 12 comma 1 del Codice della Strada (polizia) o
da personale abilitato dal Ministero dell’Interno.
Il rilascio dell’autorizzazione a competizioni motoristiche è subordinato
all’esito favorevole di un collaudo effettuato da un tecnico dell’ente
proprietario della strada, assistito da rappresentanti del Ministero dei
Trasporti e degli organi sportivi competenti oltre che dai promotori.
Il collaudo può essere omesso in caso di gare di regolarità la cui velocità
massima non superi i 50 Km. orari per i tratti aperti alla circolazione e gli 80
km/h per i tratti chiusi al traffico.
L’autorizzazione viene inviata, oltre che agli organizzatori, alla Prefettura,
alla Questura, alla Polizia Stradale nel caso in cui sia stata prescritta la
scorta, ai Comuni interessati dall’itinerario, all’Anas se sono coinvolte strade
statali, all’Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini, all’ufficio Viabilità
della Provincia di Rimini e al Corpo di Polizia Provinciale.
SANZIONI
Chiunque organizza una competizione
sportiva su strada senza esserne autorizzato è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa da 148,00 € a 594,00 € se a carattere atletico,
ciclistico o con animali e da 742,00 € a 2.970,00 € se motoristica.
Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui all’art. 9 Cds o alle
prescrizioni impartite con l’autorizzazione, è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa da 74,00 a 296,00 € se trattasi di competizione
atletica, ciclistica o con animali e da 148,00 € a 594,00 € se motoristica
MODULISTICA
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1. Domanda di autorizzazione allo
svolgimento di competizione sportiva su strada
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