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per informazioni:

Vanessa Pennacchini
tel 0541/716215
fax 0541/716213
v.pennacchini@provincia.rimini.it


Sabrina Ruggeri
tel 0541/716401
s.ruggeri@provincia.rimini.it
AUTOSCUOLE
riferimenti normativi, modulistica, documentazione

iRIFERIMENTI NORMATIVI

La materia è regolamentata dall’art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, coordinato con la Legge di conversione 2 aprile 2007 n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», dall’art. 123 del D.Lgs.285/92 “Nuovo Codice della Strada”, dagli artt. 335 e 336 del DPR 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada”, dal DM 17 maggio 1995 n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell’attività di autoscuola” e da decreti successivamente emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I testi sono scaricabili a fondo pagina.


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI INIZIO ATTIVITA’ AUTOSCUOLA


A partire dall’entrata in vigore del D.L. 7/07 (2 febbraio 2007) per intraprendere l’attività di autoscuola è sufficiente la sola SEGNALZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’, resa ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90, come modificato dall’art. 49 comma 4bis della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nella segnalazione, che va presentata a questo Ufficio secondo il fac-simile scaricabile a fondo pagina, va autocertificato il possesso dei requisiti morali, professionali e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente. Alla SCIA va inoltre allegata la documentazione ritenuta necessaria dall’Amministrazione per lo svolgimento dell’attività istruttoria e quella prevista dalla legge, tra cui l’attestazione della capacità finanziaria.

In caso di dichiarazione incompleta o errata, l’Amministrazione richiederà le necessarie integrazioni o rettifiche.

Ai sensi dell’articolo 123 comma 7-bis, come modificato dalla Legge n. 120/2010, l’’attività di autoscuola potrà essere iniziata non prima della verifica del possesso dei prescritti requisiti, che avverrà con sopralluogo effettuata da personale autorizzato nella sede dell’autoscuola.

I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare nel caso di impresa individuale, dal legale rappresentante nel caso di persone giuridiche e dal socio amministratore nel caso di società non aventi personalità giuridica e sono:

Proprietà e gestione personale, diretta, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché   gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola;

buona condotta;

diploma di istruzione di secondo grado;

abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida con esperienza lavorativa comprovata di almeno un biennio maturata negli ultimi cinque anni.

Inoltre l’Impresa deve dimostrare di disporre di:

adeguata capacità finanziaria da dimostrare o tramite un’attestazione di affidamento di almeno € 25.822,84 nelle varie forme tecniche, rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284, oppure mediante certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari;

locali idonei, arredamento didattico, materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni e l’esame di guida (parco veicoli) e personale opportunamente abilitato, ai sensi rispettivamente degli artt. 3-4-5-6-8 del DM 317/95.

N.B.: Per effetto delle ultime modifiche all’art. 123 del Codice della Strada, a partire dal 13 agosto 2010 le autoscuole dovranno svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente di QUALSIASI CATEGORIA. Pertanto l’autoscuola dovrà disporre di tutto il materiale teorico di cui all’art. 5 del D.M. 317/95.

Con D.Lgs. n. 59 del 18.04.2011, scaricabile a fondo pagina, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, vengono stabiliti, all’Allegato II, punto 5, i nuovi requisiti per i veicoli adibiti alla prova pratica di guida, di cui dovranno dotarsi le autoscuole.

Per lo svolgimento dell’attività didattica le autoscuole devono tenere: un registro di iscrizione, un registro delle lezioni teoriche, una scheda per l’ammissione all’esame di teoria e una scheda per l’ammissione all’esame di guida, vidimati dalla Provincia di Rimini.

L’autoscuola dovrà inoltre possedere un Registro - giornale, come previsto dalla Legge 264/91, nel caso in cui svolga anche attività di consulenza riferita ai conducenti di veicoli a motore, vidimato dal Registro imprese della CCIAA o da un notaio.

Nel caso in cui più autoscuole facciano capo ad un unico titolare, i suddetti requisiti devono essere posseduti per ogni sede, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola. Inoltre ad ogni sede dovrà essere preposto un responsabile didattico in possesso degli stessi requisiti richiesti per il titolare, legale rappresentante o socio amministratore della sede principale, che abbia la qualifica di dipendente o collaboratore familiare in caso di impresa individuale o di socio o amministratore in caso di società di persone o di capitali.


VARIAZIONI

Qualsiasi variazione della sede, della titolarità, della composizione societaria o della denominazione dell’autoscuola va dichiarata alla Provincia utilizzando i modelli sotto riportati.

Ogni variazione che comporti la modifica della titolarità di autoscuole già esistenti è soggetta alla stessa disciplina dell’inizio attività.

Nell’ipotesi in cui il titolare o legale rappresentante decida di inserire nuovo personale successivamente alla SCIA , dovrà comunicarlo alla Provincia e presentare la richiesta di rilascio del tesserino, utilizzando il modello pubblicato a fondo pagina.

Ogni variazione che l’autoscuola intende effettuare nel proprio personale va comunicata alla Provincia.


VIGILANZA E CONTROLLO

Successivamente alla presentazione della SCIA l’Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati dal titolare. Entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA è facoltà dell’Amministrazione adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti in caso di accertata carenza dei requisiti e fatti legittimanti, a meno che l’interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro un termine fissato dall’Amministrazione, comunque non inferiore a trenta giorni.

La Provincia esercita infine periodicamente il controllo amministrativo sulle autoscuole, attraverso la verifica della permanenza dei requisiti legittimanti, e la vigilanza tecnica tramite sopralluoghi per la verifica di: capacità didattica del personale; efficienza e completezza delle attrezzature; rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; idoneità dei locali; regolare esecuzione dei corsi; l’attività in generale.

Le irregolarità accertate vengono immediatamente contestate al titolare, il quale ha tempo 15 gg. per presentare  eventuali giustificazioni. Se queste non vengono ritenute plausibili o non sono presentate nei tempi, l’Amministrazione emana diffida in cui invita il titolare ad eliminare le irregolarità entro un termine non inferiore a 15 gg. In caso di inottemperanza, la Provincia potrà adottare ulteriori provvedimenti: sospensione per un periodo da uno a tre mesi o addirittura la revoca nei casi più gravi.

L’esercizio dell’attività di autoscuola è inoltre revocato in caso di accertata perdita dei requisiti morali del titolare, della capacità finanziaria, dell’attrezzatura didattica e tecnica o nel caso in cui siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. Nel caso di perdita dei requisiti morali, al titolare viene revocata anche l’idoneità professionale, che potrà conseguire nuovamente solo una volta decorsi cinque anni dalla revoca o per intervenuta riabilitazione.

Chiunque gestisce un’autoscuola senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività o in mancanza dei requisiti prescritti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 € ed alla conseguente immediata chiusura e cessazione dell’attività. 
 

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LA NUOVA MODULISTICA
8 maggio 2013

1. Segnalazione certificata di inizio attività


2. Comunicazione di inizio della attività di autoscuola

3. Comunicazione cessazione attività

4. Dichiarazione di sospensione attività

5. Segnalazione certificata di trasferimento sede

6. Segnalazione certificata di apertura di sede secondaria

7. Segnalazione certificata di trasformazione societaria

8. Comunicazione di ingresso, recesso o esclusione soci

9. Dichiarazione di prosecuzione provvisoria attività

10. Comunicazione di variazione della denominazione

11. Domanda rilascio tesserini insegnanti/istruttori/dipendenti

12. Comunicazione di estensione della tipologia di insegnamento autoscuola

13. Segnalazione certificata di trasferimento del complesso aziendale dell'attività di autoscuola

14. Domanda di riconoscimento centro di istruzione automobilistica



DOCUMENTAZIONE

Le autoscuole in provincia di Rimini
in formato excell
elenchi aggiornati a giugno 2013


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legge 18 aprile 2011 n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida


Articolo 123 del Codice della Strada

così come modificato dalla legge  29.7.2010 n.120, in vigore dal 13.8.2010

Decreto ministeriale 29 settembre 2008
Recepimento della direttiva 2008/65/CE della Commissione del 27 giugno 2008, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.


Decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317
Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole