|
iRIFERIMENTI NORMATIVI
La materia è regolamentata dall’art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007,
coordinato con la Legge di conversione 2 aprile 2007 n. 40, recante «Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli», dall’art. 123 del D.Lgs.285/92 “Nuovo Codice della Strada”,
dagli artt. 335 e 336 del DPR 495/92 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo codice della strada”, dal DM 17 maggio 1995 n. 317
“Regolamento recante la disciplina dell’attività di autoscuola” e da decreti
successivamente emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I
testi sono scaricabili a fondo pagina.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI INIZIO ATTIVITA’ AUTOSCUOLA
A partire dall’entrata in vigore del D.L. 7/07 (2 febbraio 2007) per
intraprendere l’attività di autoscuola è sufficiente la sola SEGNALZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’, resa ai sensi dell’art. 19 della Legge
241/90, come modificato dall’art. 49 comma 4bis della legge 30 luglio 2010,
n. 122.
Nella segnalazione, che va presentata a questo Ufficio secondo il fac-simile
scaricabile a fondo pagina, va autocertificato il possesso dei requisiti
morali, professionali e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla
normativa vigente. Alla SCIA va inoltre allegata la documentazione ritenuta
necessaria dall’Amministrazione per lo svolgimento dell’attività istruttoria
e quella prevista dalla legge, tra cui l’attestazione della capacità
finanziaria.
In caso di dichiarazione incompleta o errata, l’Amministrazione richiederà le
necessarie integrazioni o rettifiche.
Ai sensi dell’articolo 123 comma 7-bis, come modificato dalla Legge n.
120/2010, l’’attività di autoscuola potrà essere iniziata non prima della
verifica del possesso dei prescritti requisiti, che avverrà con sopralluogo
effettuata da personale autorizzato nella sede dell’autoscuola.
I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal
titolare nel caso di impresa individuale, dal legale rappresentante nel caso
di persone giuridiche e dal socio amministratore nel caso di società non
aventi personalità giuridica e sono:
Proprietà e gestione personale,
diretta, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché gestione
diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola;
buona condotta;
diploma di istruzione di secondo grado;
abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida
con esperienza lavorativa comprovata di almeno un biennio maturata negli
ultimi cinque anni.
Inoltre l’Impresa deve
dimostrare di disporre di:
adeguata capacità finanziaria
da dimostrare o tramite un’attestazione di affidamento di almeno € 25.822,84
nelle varie forme tecniche, rilasciata da istituti di credito o da società
finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284, oppure mediante
certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore
a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari;
locali idonei, arredamento didattico, materiale per le lezioni teoriche e per
le esercitazioni e l’esame di guida (parco veicoli) e personale
opportunamente abilitato, ai sensi rispettivamente degli artt. 3-4-5-6-8 del
DM 317/95.
N.B.: Per effetto delle ultime modifiche all’art. 123 del
Codice della Strada, a partire dal 13 agosto 2010 le autoscuole dovranno
svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento della
patente di QUALSIASI CATEGORIA. Pertanto l’autoscuola dovrà disporre di
tutto il materiale teorico di cui all’art. 5 del D.M. 317/95.
Con D.Lgs. n. 59 del 18.04.2011, scaricabile a fondo pagina, di attuazione
delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida,
vengono stabiliti, all’Allegato II, punto 5, i nuovi requisiti per i
veicoli adibiti alla prova pratica di guida, di cui dovranno dotarsi le
autoscuole.
Per lo svolgimento dell’attività didattica le autoscuole devono
tenere: un registro di iscrizione, un registro delle lezioni teoriche, una
scheda per l’ammissione all’esame di teoria e una scheda per l’ammissione
all’esame di guida, vidimati dalla Provincia di Rimini.
L’autoscuola dovrà inoltre possedere un Registro - giornale,
come previsto dalla Legge 264/91, nel caso in cui svolga anche attività di consulenza
riferita ai conducenti di veicoli a motore, vidimato dal Registro imprese
della CCIAA o da un notaio.
Nel caso in cui più autoscuole facciano capo ad un unico
titolare, i suddetti requisiti devono essere posseduti per ogni sede, ad
eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola.
Inoltre ad ogni sede dovrà essere preposto un responsabile didattico in
possesso degli stessi requisiti richiesti per il titolare, legale
rappresentante o socio amministratore della sede principale, che abbia la
qualifica di dipendente o collaboratore familiare in caso di impresa
individuale o di socio o amministratore in caso di società di persone o di
capitali.
VARIAZIONI
Qualsiasi variazione della sede, della titolarità, della composizione
societaria o della denominazione dell’autoscuola va dichiarata alla Provincia
utilizzando i modelli sotto riportati.
Ogni variazione che comporti la modifica della titolarità di autoscuole già
esistenti è soggetta alla stessa disciplina dell’inizio attività.
Nell’ipotesi in cui il titolare o legale rappresentante decida di inserire
nuovo personale successivamente alla SCIA , dovrà comunicarlo alla Provincia e
presentare la richiesta di rilascio del tesserino, utilizzando il modello
pubblicato a fondo pagina.
Ogni variazione che l’autoscuola intende effettuare nel proprio personale va
comunicata alla Provincia.
VIGILANZA E CONTROLLO
Successivamente alla presentazione della SCIA l’Amministrazione verifica la
sussistenza dei requisiti dichiarati dal titolare. Entro sessanta giorni dal
ricevimento della SCIA è facoltà dell’Amministrazione adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione dei suoi effetti in caso di accertata carenza dei requisiti e fatti
legittimanti, a meno che l’interessato non provveda a conformarsi alla
normativa vigente entro un termine fissato dall’Amministrazione, comunque non
inferiore a trenta giorni.
La Provincia esercita infine periodicamente il controllo amministrativo sulle
autoscuole, attraverso la verifica della permanenza dei requisiti
legittimanti, e la vigilanza tecnica tramite sopralluoghi per la verifica di:
capacità didattica del personale; efficienza e completezza delle
attrezzature; rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; idoneità dei
locali; regolare esecuzione dei corsi; l’attività in generale.
Le irregolarità accertate vengono immediatamente contestate al titolare, il
quale ha tempo 15 gg. per presentare eventuali giustificazioni. Se
queste non vengono ritenute plausibili o non sono presentate nei tempi,
l’Amministrazione emana diffida in cui invita il titolare ad eliminare le
irregolarità entro un termine non inferiore a 15 gg. In caso di inottemperanza,
la Provincia potrà adottare ulteriori provvedimenti: sospensione per un
periodo da uno a tre mesi o addirittura la revoca nei casi più gravi.
L’esercizio dell’attività di
autoscuola è inoltre revocato in caso di accertata perdita dei requisiti
morali del titolare, della capacità finanziaria, dell’attrezzatura didattica
e tecnica o nel caso in cui siano stati adottati più di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio. Nel caso di perdita dei requisiti morali, al
titolare viene revocata anche l’idoneità professionale, che potrà conseguire
nuovamente solo una volta decorsi cinque anni dalla revoca o per intervenuta
riabilitazione.
Chiunque gestisce un’autoscuola senza aver presentato la dichiarazione di
inizio attività o in mancanza dei requisiti prescritti è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 € ed alla
conseguente immediata chiusura e cessazione dell’attività.
·
clicca sui titoli in
grassetto per aprire i file
LA NUOVA
MODULISTICA
8 maggio 2013
1. Segnalazione certificata di inizio attività
2. Comunicazione di inizio della
attività di autoscuola
3. Comunicazione cessazione attività
4. Dichiarazione di sospensione attività
5.
Segnalazione certificata di trasferimento sede
6.
Segnalazione certificata di apertura di sede
secondaria
7.
Segnalazione certificata di trasformazione societaria
8. Comunicazione di ingresso, recesso o
esclusione soci
9. Dichiarazione di prosecuzione provvisoria
attività
10. Comunicazione di variazione della
denominazione
11. Domanda rilascio tesserini
insegnanti/istruttori/dipendenti
12. Comunicazione di estensione
della tipologia di insegnamento autoscuola
13. Segnalazione certificata di trasferimento del
complesso aziendale dell'attività di autoscuola
14. Domanda di riconoscimento centro
di istruzione automobilistica
DOCUMENTAZIONE
Le autoscuole in provincia di Rimini
in formato excell
elenchi aggiornati a giugno 2013
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legge 18 aprile 2011 n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente
di guida
Articolo
123 del Codice della Strada
così come modificato dalla legge 29.7.2010 n.120,
in vigore dal 13.8.2010
Decreto ministeriale 29 settembre 2008
Recepimento della
direttiva 2008/65/CE della Commissione del 27 giugno 2008, recante modifica
della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.
Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7
Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.
Decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317
Regolamento recante la disciplina
dell'attività delle autoscuole
|