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I Comitati paritetici - previsti per
legge (legge regionale n.12/2005,
articolo 23) - sono costituiti dai
rappresentanti degli enti locali e delle
associazioni di volontariato.
Il loro scopo è agevolare il
confronto e il dialogo tra questi
due mondi con funzioni reciproche di
proposta, sensibilizzazione e verifica.
In particolare hanno il compito di
contribuire all’individuazione delle
priorità di intervento nella
programmazione di progetti che diano
risposte concrete ed efficaci ai bisogni
sociali del territorio.
Legge regionale 21 febbraio 2005, n.
12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.
Art. 23
Comitati paritetici provinciali
1. Le Province costituiscono Comitati
paritetici provinciali composti da
rappresentanti degli Enti locali e delle
organizzazioni di volontariato iscritte
e non iscritte nel registro regionale o
nei registri provinciali. Partecipano
inoltre ai Comitati paritetici
provinciali i rappresentanti dei
soggetti che contribuiscono al fondo
speciale per il volontariato in
relazione alle diverse appartenenze
territoriali.
2. I Comitati paritetici provinciali
sono preposti al costante raccordo e
confronto tra il volontariato e gli Enti
locali con funzioni di proposta, di
impulso, di sensibilizzazione, di
verifica e di valutazione. I Comitati
fissano le priorità per l'azione del
Centro di servizio istituito sul
territorio provinciale. In particolare
contribuiscono all'individuazione delle
priorità di intervento territoriali per
la programmazione dei progetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera f).

il testo completo della legge regionale
n.12/2005
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