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Leggi Regionali
Testo storico legge 0034 del 2002

LEGGE REGIONALE
N. 0034 DEL 09 12 2002 EMILIA-ROMAGNA ( VII LEGISLATURA)

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N.
10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 09 12 2002 N. 172

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

 

Articolo 0001
Oggetto e finalita' della legge

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo
dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e
di autogoverno della societa' civile e ne valorizza la
funzione per la partecipazione alla vita della comunita'
regionale.

2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle
associazioni e ne sostiene le attivita', sia quelle rivolte
agli associati che quelle rivolte a tutta la collettivita'.

3. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie
competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, ispirandosi ai principi ed ai valori della
Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale), con
la presente legge detta norme per la valorizzazione
dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione
d'impegno e pluralismo della societa' civile.

4. Con la presente legge, la Regione detta altresi' i
principi generali che favoriscono i rapporti tra le
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione
sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle
associazioni stesse.

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

 

Articolo 0002
Associazioni di promozione sociale

1. Ai fini della presente legge, sono considerate
associazioni di promozione sociale le associazioni di natura
privatistica costituite ai sensi della legge n. 383 del 2000
per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi
attraverso lo svolgimento continuato di attivita' di
promozione sociale rivolte a favore degli associati e di
terzi e finalizzate:

a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo
delle culture e della solidarieta' fra i popoli;

b) allo sviluppo della personalita' umana in tutte le sue
espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'attuazione dei principi di liberta', di uguaglianza, di
pari dignita' sociale e di pari opportunita', favorendo
l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale,
all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonche' alla
valorizzazione delle attitudini e delle capacita'
professionali;

c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, ambientale e naturale nonche' delle tradizioni
locali;

d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;

e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al
miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e
psichica nonche' delle relazioni sociali;

f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione
turistica di interesse locale;

g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;

h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

2. Ai fini della presente legge, non sono considerate
associazioni di promozione sociale i soggetti di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000 e
le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli
associati non strettamente funzionali e necessari al
perseguimento degli scopi di promozione sociale
dell'associazione.

3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono
prevalentemente delle attivita' prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per
grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali
delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono,
per quell'evento, avvalersi di attivita' prestata in forma
volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle
associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di
particolare necessita', di prestazioni di lavoro autonomo o
dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

 

Articolo 0003
Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono
con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne
garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e
patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti
requisiti:

a) la denominazione e la sede legale;

b) lo scopo;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale;

d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di
ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o
differite;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione
nelle attivita' istituzionali;

f) la democraticita' dell'ordinamento interno, ed in
particolare l'elettivita' delle cariche associative,
l'uguaglianza degli associati anche in riferimento
all'esercizio del voto individuale, nonche' l'effettivita'
del rapporto associativo. In relazione alla particolare
natura di talune associazioni, il Presidente della Regione,
sentito l'osservatorio regionale di cui all'articolo 14,
puo' consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati
ed i loro diritti ed obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari
e le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli
organi statutari;

i) le modalita' di scioglimento dell'associazione e
l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la
liquidazione, a fini di utilita' sociale.

 

TITOLO II
REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

 

Articolo 0004
Registri delle associazioni di promozione sociale

1. Sono istituiti il registro regionale e i registri
provinciali delle associazioni di promozione sociale, che
sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l'albo
regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui
alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).

2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le
associazioni di promozione sociale che, avendo sede ed
operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono costituite e
svolgono effettivamente l'attivita' da almeno un anno.

3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni
aventi rilevanza regionale, e precisamente:

a) le associazioni che operino in almeno cinque province del
territorio regionale attraverso articolazioni locali
strutturate su base associativa;

b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole
associazioni di promozione sociale, di cui almeno quindici
iscritte in almeno cinque registri provinciali.

4. Nei registri provinciali possono iscriversi le
associazioni non aventi rilevanza regionale.

5. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo e'
condizione necessaria per poter usufruire dei benefici
previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere
alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla
presente legge nonche' dalla normativa di settore, fatti
salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima
richiesti.

6. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge e'
incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato
di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove
norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n.
266 '' Legge quadro sul volontariato '' . Abrogazione della
L.R. 31 maggio 1993, n. 26).

 

TITOLO II
REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

 

Articolo 0005
Registri comunali

1. Al fine di perseguire le finalita' e i principi di cui
alla presente legge, i Comuni possono prevedere
l'istituzione di registri comunali delle associazioni di
promozione sociale.

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura
dell'Ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei
registri regionale e provinciali che hanno sede nel
territorio comunale o vi operano in modo continuato da
almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non
essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel
territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 2 e 3.

3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali
acquisiscono titolo a:

a) accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei
registri;

b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni,
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;

c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di
proprieta' dei medesimi Comuni, cosi' come previsto
dall'articolo 8, comma 3;

d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme
previste dall'articolo 15.

4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le
associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle
procedure e delle condizioni di cui all'articolo 12, commi 2
e 3.

 

TITOLO II
REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

 

Articolo 0006
Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

1. Relativamente al registro regionale, le modalita' di
iscrizione, cancellazione e revisione vengono stabilite
dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi
sul Bollettino ufficiale regionale.

2. Relativamente ai registri provinciali e comunali, in
attuazione dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione, le
Province e i Comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti
di competenza, con propri regolamenti disciplinano le
modalita' di iscrizione, cancellazione e revisione, nel
rispetto di criteri minimi di uniformita' delle procedure
stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.

3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, fatta salva la sospensione dei termini per
eventuali documentazioni integrative.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei
registri regionale, provinciali e comunali e avverso i
provvedimenti di cancellazione dai registri regionale,
provinciali e comunali sono ammessi i ricorsi di cui
all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0007
Forme di sostegno dell'associazionismo sociale

1. La Regione con la presente legge favorisce
l'associazionismo di promozione sociale attraverso
interventi di sostegno delle strutture associative dei
soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali.

2. La Regione favorisce altresi' l'acquisizione da parte
delle associazioni delle informazioni e degli strumenti
utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative
nazionali e dell'Unione Europea.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0008
Fornitura di spazi e attrezzature

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4 della legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni
regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11),
la Regione puo' concedere, anche a titolo gratuito, in
comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio
disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte
nel registro regionale.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere
utilizzati dalle associazioni sia per attivita' inerenti la
vita associativa, sia per lo svolgimento di attivita'
statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a
carico delle associazioni concessionarie;

b) l'associazione concessionaria e' tenuta alla restituzione
del bene nelle medesime condizioni in cui e' stato
consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;

c) la concessione puo' comportare una decurtazione del
canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di
manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute
dall'associazione concessionaria.

3. Le Province, gli Enti locali, gli enti pubblici
dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a
vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di
settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei
registri analoghe opportunita' per l'uso di spazi e
attrezzature di loro proprieta' o a loro disposizione.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0009
Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo

1. La Regione assegna contributi finanziari alle
associazioni iscritte al registro regionale per la
realizzazione di progetti specifici di interesse e
diffusione regionale volti:

a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi
ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;

b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari
livelli associativi e di raccordo interassociativo;

c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;

d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;

e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni
storiche, con piu' di cento anni di vita attiva, e del loro
patrimonio mobile e immobile di valore storico.

2. La Regione assegna altresi' contributi alle Province per
il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di
iniziative concordate con le associazioni operanti nel
proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento,
stabilisce annualmente le priorita' di assegnazione nonche'
le modalita' ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione
delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0010
Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni iscritte nei registri regionale e
provinciali nell'ambito della Conferenza Regionale del Terzo
Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):

a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui
si riferisce la loro attivita';

b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito
territoriale di attivita', programmi e iniziative di
intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di
loro interesse.

2. Alle associazioni di promozione sociale e' riconosciuto
il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo
quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 383 del
2000.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0011
Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la
qualificazione degli operatori e degli associati delle
associazioni di promozione sociale, secondo la normativa
vigente in materia di formazione professionale e di
educazione degli adulti.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0012
Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e
soggetti pubblici

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte
da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge
per la gestione di attivita' di promozione sociale verso
terzi di cui all'articolo 2.

2. Gli Enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la
volonta' di stipulare convenzioni, attraverso strumenti
idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle
associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto
della convenzione.

3. Le convenzioni debbono precisare almeno:

a) le attivita' oggetto del rapporto convenzionale,
attinenti alle finalita' statutarie dell'associazione,
nonche' le loro modalita' di espletamento;

b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica
in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture,
le attrezzature e i beni strumentali impiegati
nell'espletamento delle attivita' di cui alla lettera a),
nonche' le loro condizioni di utilizzazione;

c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico
dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da
parte dell'Associazione, adeguatamente all'attivita' svolta
e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla
normativa in materia di lavoro dipendente;

d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei
contraenti;

e) le modalita' di rimborso delle spese documentate;

f) le modalita' di verifica dell'attuazione della
convenzione;

g) la durata, le cause e modalita' di risoluzione della
convenzione.

4. Gli Enti pubblici possono erogare alle associazioni di
promozione sociale iscritte contributi finalizzati al
sostegno di specifiche attivita' o progetti di pubblico
interesse.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0013
Criteri di priorita' per le convenzioni

1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui
all'articolo 12, comma 1, dell'associazione con cui
stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso
attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando
l'attitudine e le capacita' operative delle associazioni,
considerando nel loro complesso:

a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di
convenzione;

b) il livello qualitativo adeguato all'attivita'
convenzionata in ordine agli aspetti strutturali,
organizzativi e di personale;

c) l'offerta di modalita' a carattere innovativo e
sperimentale per lo svolgimento delle attivita' di pubblico
interesse;

d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel
territorio in cui deve essere svolta l'attivita';

e) il tipo e la qualita' della formazione curata
dall'associazione;

f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione
negli specifici settori d'intervento;

g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in
ragione della particolare tipologia della convenzione
stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente
pubblico.

2. Qualora le attivita' da gestire in convenzione richiedano
una capacita' operativa particolare, adeguata alle esigenze
di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 12,
comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con le
associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacita'
ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni
stesse.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0014
Osservatorio regionale associazionismo di promozione sociale

1. E' istituito l'Osservatorio regionale
dell'associazionismo di promozione sociale, quale Sezione
speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui
all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999.

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza
regionale del Terzo Settore, con proprio atto provvedera' a
determinare la composizione e le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) analizzare le necessita' del territorio e le priorita' di
intervento;

b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze,
raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le
attivita' di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma
1;

c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti
locali e con le associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri regionale e provinciali, iniziative di studio e
di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle
attivita' di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma
1;

d) formulare proposte operative in materia di promozione
sociale.

4. La Regione, sentito l'Osservatorio, promuove ogni quattro
anni la '' Conferenza regionale della promozione sociale ''
cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di
promozione sociale interessate.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0015
Riduzione di tributi locali

1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di
dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare
riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a
favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri di cui alla presente legge.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0016
Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi

1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i
locali nei quali si svolgono le relative attivita' sono
compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del
2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765),
indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le
associazioni occupano gli spazi.

 

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE
SOCIALE

 

Articolo 0017
Attivita' di controllo

1. La Regione e le Province stabiliscono criteri e modalita'
di controllo diretto sulle attivita' delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri, al fine di
verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti
di cui agli articoli 2 e 3, nonche' in merito alle modalita'
con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di
valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalita' di
controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di
uniformita' delle procedure stabiliti entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta
regionale, previo parere della competente commissione
consiliare, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino
ufficiale regionale.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o piu'
requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi
disfunzioni nello svolgimento delle attivita', previa
diffida e concessione di un termine per il ripristino delle
condizioni necessarie, l'amministrazione competente procede
alla cancellazione dai registri.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma
3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 0018
Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte nell'ambito di capitoli
afferenti le unita' previsionali di base, autorizzati dalla
legge annuale di bilancio.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 0019
Norme di indirizzo e coordinamento

1. Al fine di garantire uniformita' nell'interpretazione e
nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, puo' emanare
apposite direttive.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 0020
Modificazioni di leggi regionali

1. Alla legge regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in
materia di promozione culturale) sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 e' sostituita
dalla seguente:

'' b) associazioni culturali e organizzazioni operanti
anche in campo culturale '' ;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 e' sostituita
dalla seguente:

'' b) progetti che in conformita' degli indirizzi del
programma triennale di cui all'articolo 3, vengono
presentati da associazioni o organizzazioni che operano
anche in ambito culturale '' ;

c) il comma 3 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

'' 3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni
e le organizzazioni di cui al comma 1 lettera b) devono
essere iscritte rispettivamente nei registri delle
associazioni di promozione sociale e nei registri del
volontariato. '' .

2. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in
materia di sport) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 2 e' cosi' sostituito:

'' 4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono
realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione
con soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive
riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nei
registri regionale e provinciali delle associazioni di
promozione sociale, attraverso:

a) la concessione di contributi per attivita', iniziative
sperimentali e manifestazioni sportive di particolare
valenza, di livello almeno regionale;

b) la promozione di campagne di informazione per il
miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini
nonche' per la diffusione ed il corretto esercizio delle
attivita' sportive. '' ;

b) il comma 1 dell'articolo 8 e' cosi' sostituito:

'' 1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono
concessi ad enti locali, associazioni iscritte nei registri
regionale e provinciali delle associazioni di promozione
sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse
attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per
cento del tasso praticato dall'istituto bancario. '' ;

c) il comma 1 dell'articolo 11 e' cosi' sostituito:

'' 1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni,
nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle
attivita' organizzative e di coordinamento delle
associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nel
registro regionale di promozione sociale, concede contributi
finalizzati a progetti di promozione, diffusione e
organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.
'' .

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 0021
Abrogazione di norme

1. La legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) e'
abrogata.

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) e'
abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 4 marzo
1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi
per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20
maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale
abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28) e' abrogato.

4. L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n.
27 (Istituzione dell'albo regionale delle Associazioni ''
Pro-Loco '' ) e' abrogato.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 0022
Norma transitoria

1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli albi di cui
alla legge regionale n. 10 del 1995, nonche' nell'albo di
cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1981.

2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli albi
di cui alla legge regionale n. 10 del 1995 presentate prima
dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, la Regione e le Province, ciascuna nel
proprio ambito territoriale di competenza, provvedono con
atto ricognitivo ad iscrivere nei registri di cui alla
presente legge i soggetti iscritti negli albi e nei registri
di cui al comma 1, nonche' a completare i procedimenti di
iscrizione di cui al comma 2.

4. Entro centoventi giorni dall'adozione dell'atto
ricognitivo di cui al comma 3, la Regione e le Province,
ciascuna nel proprio ambito di competenza, verificano che le
associazioni iscritte ai sensi delle leggi di cui al comma 1
possiedano tutti i requisiti di cui alla presente legge,
chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.

5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto
alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.
L'eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla
presente legge.