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1. agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti
per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora
abituale nello stesso comune. 2. le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono
abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti. 3.le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica. (art. 5 del Regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. n. 223/89)
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