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Giunta regionale dell' Emilia Romagna ha approvato
nel dicembre 2002 il Piano
Energetico Regionale, nel
quale viene fotografata la situazione dei consumi
energetici passati e attuali, sono presentate
proiezioni per il futuro e sono stabiliti gli
obiettivi della politica energetica regionale.
Tra le altre cose, il Piano
prevede
(regione) che
per il
2010 circa il 25% della produzione
elettrica sarà ottenuta da fonti energetiche rinnovabili
che di conseguenza, saranno abbattute le emissioni
di gas serra in tonnellate equivalenti di CO2
dall’attuale 13,2 Mton CO2 dagli
equivalenti a 11,2 Mton.
Scarica
la sintesi del PER Piano energetico regionale
dell’Emilia Romagna.
La
recente Legge
Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 affida
alle provincie i seguenti compiti:
a)
l'approvazione e l'attuazione del piano-programma
per la promozione del risparmio energetico e dell'uso
razionale dell'energia, la valorizzazione delle
fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti
e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso
l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi
esistenti;
b)
le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio
degli impianti di produzione di energia previste
dalla legislazione vigente, non riservate alle
competenze dello Stato e della Regione;
c)
le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio
delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia,
compresa la fornitura di gas naturale tramite
linee dirette di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 164 del 2000, non riservate alle
competenze di altri enti;
d)
tutte le funzioni amministrative in materia di
idrocarburi e risorse geotermiche non riservate
alla competenza dello Stato e della Regione ed
in particolare le funzioni di cui all'articolo
1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia);
e)
le funzioni di polizia mineraria relative alle
risorse geotermiche di cui all'articolo 34, comma
2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
f)
la promozione di accordi con le imprese di distribuzione
di energia per organizzare il catasto degli impianti
di climatizzazione degli edifici e l'esercizio
coordinato delle funzioni e dei compiti di cui
all'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo
n. 164 del 2000;
g)
la realizzazione di un efficace sistema di verifica
dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento
dei consumi energetici, in relazione alle diverse
fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio
di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso
l'esercizio associato delle funzioni e altre forme
di cooperazione con i Comuni;
h)
le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni
legislative.
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